VIOLENZA SULLE DONNE
FRA ALLARME E RIFORMA

l dati delle statistiche italiane sui casi di violenza tisica sulle donne relativi al periodo dal 1988 al 1990, presentati nel corso della 1a Conferenza europea sulla violenza fisica e sessuale contro le donne (21 febbraio 1991), dimostrano come, relativamente al periodo indicato, si sia registrato un sensibile decremento, rispetto agli anni precedenti, del complesso di tale tipo di reati.

Occorre precisare, tuttavia, che il quadro emergente da tali statistiche rappresenta pur sempre uno spaccato parziale, in quanto elaborato sulla base dei soli dati provenienti dalle denunce ed indagini svolte dagli organi di Polizia.

Su di esse, perciò, non influiscono tutti quei casi che, per una somma di motivi, rimangono non denunciati.

    I DATI PER REGIONE

Dai dati aggregati per regione emerge un elemento preoccupante: la Basilicata e tra le regioni italiane con la più alta media per abitante di casi di violenza sessuale e di atti di libidine.

A fronte di una media nazionale di un caso su 22.000 abitanti, la nostra regione registra infatti una media di un caso ogni 16.000 abitanti per quel che riguarda la violenza sessuale; relativamente agli atti di libidine, la Basilicata presenta un caso ogni 21.000 abitanti, a fronte di una media nazionale di un caso su 24.500 abitanti.

Anche rispetto al dato relativo all'intera area dell'Italia Meridionale il raffronto è poco confortante: nel sud, infatti, si ha una media di 1/19.300 abb. per la violenza sessuale e di 1/24.750 abb. per gli atti di libidine. 

La media lucana è una delle più alte d'Italia: solo per fare qualche esempio, la Lombardia è attestata su 1/32.250 abb. per la violenza sessuale e 1/31.720 abb. per gli atti di libidine; il Piemonte 1/20.547 e 1/22.167 rispettivamente; il Trentino 1/24.250 e 1/30.103; l'Umbria 1/47.650 e 1/36.820.

Fra le regioni meridionali, la nostra egualmente si segnala per un primato certamente poco onorevole; a fronte del suo 1/16.052 abb. per la violenza sessuale, il Molise ha una media di 1/25.384 abb., la Campania 1/23.290 abb., la Puglia 1/22.781, la Sicilia 1/16.065 e la Calabria 1/15.384, rispetto all'1/21.034 della Basilicata per gli atti di libidine, abbiamo 1/31.550 della Puglia, 1/26.980 della Campania, 1/22.000 del Molise, 1/21 .505 della Calabria e 1/21.212 della Sicilia.

Il complesso di cifre finora offerto non può essere letto certamente in maniera univoca, perché su di esso incidono troppi elementi disgreganti, a partire dal limite intrinseco ad ogni indagine statistica di questo tipo.

È certo però che. comunque si voglia leggere in queste cifre il quadro che si delinea è poco rassicurante.

L'arretratezza culturale perdurante in larghe zone della regione, l'isolamento fisico e sociale, una stagnante strutturazione piramidale dei rapporti familiari, lo stato di dipendenza della donna rispetto al primato maschile, la chiusura verso le tematiche sessuali e il difficile equilibrio psichico, adeguato rispetto ad esse, possono essere alcuni degli elementi alla base di questo fenomeno allarmante.

    LE LINEE DELLA RIFORMA

Per il quale, date certe caratteristiche di riservatezza proprie della gente meridionale di fronte a tali tematiche (alle quali si aggiunge il tumore dello strepitus fori), un contributo notevolissimo potrà essere rappresentato dal Progetto di Riforma del titolo IX del Codice Penale, riguardante i delitti contro la libertà sessuale, che ristagna in Parlamento da più di qualche anno.

Come noto, il codice del 1930 intese i delitti contro la liberta sessuale come delitti contro la moralità e il buon costume e non contro la persona, Ciò comportò la non trascurabile conseguenza per cui ancora oggi la violenza sessuale così come ogni altro delitto a sfondo sessuale sono perseguibili unicamente a querela della persona offesa e non d'ufficio (tranne che per pochi casi tassativamente indicati dal legislatore).

A tale prima incongruenza si associa quella della inadeguatezza della distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta, richiedente una indagine sulla tecnica degli atti che è sfociata molto spesso in una violazione della intimità fisica e psichica della persona offesa.

Senza addentrarci in complesse questioni tecniche, la riforma risponde ad esigenze profondamente avvertite nella società, alle quali ci si è sempre adeguati con un certo ritardo (si ricorsi, ad esempio, che fino al 1981 il delitto di ratto a fine di matrimonio veniva estinto con la contrazione del matrimonio).

Essa prevede, per grosse linee, una modifica della disciplina avente quale punto cardine la collocazione di tali delitti nella categoria di quelli che offendono la libertà individuale delle persone. Inoltre, la violenza sessuale e gli atti di libidine violenti risultano unificati, venendone l'offesa sempre uguale quali che siano le modalità degli atti e la gravità della condotta (rilevanti viceversa sul piano del "quantum" di pena), mentre la violenza di gruppo viene introdotta come fattispecie autonoma di reato.

Altra modifica essenziale sembra essere rappresentata dalla perseguibilità d'ufficio, mentre ancora si discute su altri punti qualificanti, quali ad esempio quelli relativi alla sessualità tra minori, alla violenza sessuale nei confronti del coniuge. alle modalità dell'esame della parte offesa (con la preclusione all'ammissibilità di domande sulla vita privata e sulla sessualità), alla partecipazione al processo delle associazioni che rappresentano gli interessi delle parti offese.

Questioni tutte di non facile soluzione alle quali è necessario, tuttavia, che il legislatore risponda in tempi brevi per porre riparo ad una normativa oramai del tutto anacronistica.

(I dati sono tratti da Documenti Giustizia, n. 7-8 luglio-agosto 1991)